LA GIUNTA REGIONALE

  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 luglio  1977,  n.  616, con cui sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto  l'art.  3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'
come  modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione  di  giunta  regionale  n.  IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato  che,  attraverso  la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis  della  legge  8  agosto  1985, n. 431, entro i quali
ricadono  le  aree,  assoggettate  a vincolo paesaggistico, in base a
specifico  e  motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno
1939,  n.  1497,  ovvero  ope  legis  in  forza  degli elenchi di cui
all'art.  1,  primo  comma,  legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali
aree   trova   applicazione   il   vincolo   di  inedificabilita'  ed
immodificabilita'  dello  stato  dei  luoghi previsto dall'art. 1-ter
della  legge  8 agosto  1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani
paesistici;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. IV/31898 del
26 aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure per il
rilascio  dell'autorizzazione  ex  art.  7,  legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  22971  del
27 maggio  1992,  con  la  quale si ravvisa l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29 giugno  1939,  n.  1497,  fissati con la sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Rilevato  che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27 maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Rilevato  che,  in  base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di immodificabilita' di cui all'art. 1-ter della legge n.
431/1985  opera  sino  all'entrata  in  vigore del piano territoriale
paesistico  regionale  e che pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che  l'approvazione  da parte della giunta
regionale  del  piano  territoriale  paesistico  regionale,  pur  non
facendo  venir  meno  il  regime  di  cui  all'art.  1-ter,  legge n.
431/1985,  rende  pur  sempre necessario verificare la compatibilita'
dello  stralcio  con  il piano approvato, in quanto lo stralcio, come
indicato  nella  D.G.R.L.  n.  31898/88,  costituisce  una  sorta  di
anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,   che   la   giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
  Preso  atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il
direttore generale conferma quanto segue:
    che in data 16 novembre 1999 e' pervenuta l'istanza del comune di
Edolo  (Brescia),  di  richiesta  di  stralcio  delle  aree  ai sensi
dell'art.  1-ter,  legge  n.  431/1985 da parte della sig.ra Clementi
Caterina   per   la   realizzazione   di   un   fabbricato  agricolo,
realizzazione strada accesso, sistemazioni esterne;
    che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada  riconosciuta  la  necessita'  di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi  pubblici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza   ed   urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'
esimersidal  prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali
correlati  al  particolare  regime  di  salvaguardia  cui  l'area  in
questione risulta assogettata;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai  sensi  dell'art.  17,  comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

                              Delibera:

    1)  di  stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 5, mappale n. 42, per
la   sola  parte  interessata  delle  opere  in  oggetto  dall'ambito
territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale
n.   IV/3859  del  10 dicembre  1985,  per  la  realizzazione  di  un
fabbricato  agricolo  -  realizzazione  strada accesso - sistemazioni
esterne da parte della sig.ra Clementi Caterina;
    2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio disposto al
precedente  punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
    3)   di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, legge
regionale  27 maggio  1985,  n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
      Milano, 14 febbraio 2000
                                                  Il segretario: Sala